HELPING THE OTHERS REALIZE THE ADVANTAGES OF ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

Helping The others Realize The Advantages Of Associazione di stampo mafioso

Helping The others Realize The Advantages Of Associazione di stampo mafioso

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La condotta dell'agente riguardante il periodo compreso fra il 1974 e la great del 1977 aveva costituito un antecedente causale quantomeno della conservazione, se non del rafforzamento del sodalizio criminoso "cosa nostra", posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza for every crescere e moltiplicarsi e anche for each il mantenimento della sua stessa "forza lavoro" e, quindi, dell'organizzazione attraverso la quale opera e si rafforza.

Il mantenimento dei rapporti di frequentazione con C. (condannato in questo processo per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.) non poteva, ad avviso della Corte territoriale, essere relegato alla sfera dei rapporti sconvenienti da un punto di vista etico, bensì assumeva una precisa valenza probante circa la permanenza nella consumazione del concorso esterno in associazione mafiosa.

In tema di associazione di tipo mafioso, suppose il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’”affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri arrive condizione necessaria for every la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala appear "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Tale disposizione disciplina in maniera autonoma ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate in essa contemplate e, in particolare, prevede espressamente che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena stabilita nel comma four, così derogando alla norma generale.

La natura circostanziale e non autonoma della fattispecie (natura denunciata dal fatto che la condotta rilevante è descritta mediante mero rinvio al disposto dell’art. 416, relativamente al concetto di associazione, nonché for every i trattamenti sanzionatori, differenziati, ovviamente, in relazione al ruolo svolto nell’ambito associativo) sottopone, infatti, inevitabilmente la medesima configurazione al potenziale giudizio di bilanciamento con eventuali concorrenti attenuanti, la qual cosa rende il minacciato incremento sanzionatorio meno efficace, anche sotto il profilo generalpreventivo (si faccia mente al fatto, ad esempio, che qualche anno fa, in occasione del primo «pacchetto sicurezza», tradottosi nella L.128/2001, si fondò proprio su tale obiezione la scelta di trasformare il furto in abitazione e con strappo da figura aggravata ad ipotesi autonoma di reato). Anche a voler rispettare la scelta del legislatore del 2009 di non «autonomizzare» tale figura associativa, sarebbe stato, quantomeno, opportuno, onde tutelare l’effettività dell’incremento sanzionatorio, introdurre una website norma di salvaguardia come l’artwork.

Inoltre, a  sostegno della incompatibilità logica e giuridica del concorso esterno nel reato associativo la corte adduce because of ulteriori argomentazioni che involgono sia il profilo oggettivo del reato che quello soggettivo.

la condotta è mirata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, della prostituzione e traffico di organi e esseri umani.

Sotto altro profilo, infine, i rilievi difensivi prendono le mosse da un travisamento del dato probatorio e della motivazione della sentenza impugnata: non è in alcun modo emerso, infatti, che l'assunzione di cariche nelle società di R.

La nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico - funzionalistica che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo.

Una serie di elementi (colloquio telefonico in cui C. si lamenta dell'atteggiamento scostante di D.; dichiarazioni di Ga. in merito all'incontro del 1986 tra D.N., G. M. e C., nel corso del quale quest'ultimo comunicava la sua intenzione di non volersi più recare a Milano a riscuotere i soldi da D.; le dichiarazioni di Br.Gi. sulla sospensione dei pagamenti da parte B. dopo la morte di Bo. e la loro ripresa dopo l'attentato del 1986 organizzato da P.I. proprio per costringere B. a riprendere i pagamenti; la pluralità degli attentati di by means of (OMISSIS), avvenuti il 26 maggio 1975, il 28 novembre 1986, il 28 gennaio 1988, quest'ultimo emerso a seguito di riapertura dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio; l'attentato ai magazzini "Standa" del 18 gennaio 1990 con danni for each oltre quattordici miliardi di lire; le dichiarazioni di Ga., secondo cui l'imputato aveva chiesto che l'associazione mafiosa si rivolgesse ai responsabili locali delle emittenti televisive private e, quindi, non a lui; la posizione di esponente di primo piano in "Publitalia", assunta, sin dai primi anni 80 dall'imputato che, in tal modo, diventava anch'egli una vittima diretta della pressione estorsiva; la conversazione telefonica del 27 febbraio 1988 intercorsa tra B.

la perdurante centrale importanza dei rapporti intrattenuti da D. con C., comprovata non solo dal ruolo avuto da entrambi nella conclusione dell'accordo tra B.

M., non potendosi dare ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con B. Tali rapporti, infatti, non potevano, da soli, provare il perdurare della intromissione di D.M. in affari penetranti per la vita individuale dell'imprenditore dal quale si era allontanato in assenza della precisazione della causale delle concrete modalità del concorso nei versamenti, che la sentenza rescindente riteneva effettivamente avvenuti, anche advert opera di terzi, a partire dal 1978.

La Corte territoriale non aveva reso alcuna logica motivazione sui temi appena ricordati e aveva trascurato una compiuta analisi di quello che appariva un rapporto estremamente teso tra D.

); quanto, infine, all’episodio Entromont, la difesa aveva dedotto in appello che dalle telefonate del 14.4.1999 e del 30.4.1999, intercorse tra V.R. , Du.Cl. e Du.De. , si deduceva che l’imputato D. aveva rilevato dalle analisi l’adulterazione certa del burro e che aveva comunicato tale risultato al V. , il quale si era rivolto advertisement altro laboratorio; da tale momento, deduceva ancora l’appellante, l’imputato non ha più svolto alcuna attività in favore del V. e del C. ; tali intercettazioni costituiscono i fondamenti probatori della condanna e la difesa richiedeva per questo una loro valutazione attenta ed approfondita; nelle telefonate il V. a più riprese evidenzia che l’imputato ha valutato le analisi e giudicato adulterato il burro e questo senza possibilità di appello (si dà atto che la difesa riporta stralci delle intercettazioni dedotte); dalle medesime telefonate si evince che dopo le analisi damaging il prevenuto non si è più occupato della vicenda; la corte distrettuale, nonostante i rilievi difensivi, ha ribadito la motivazione del giudice di primo grado volte a valorizzare le telefonate della prima fase della trattativa, quando cioè l’imputato non aveva ancora avuto gli esiti delle analisi e, con esse, la considerazione che anche la telefonata advertisement un fornitore for every guadagnare tempo, telefonata non provata ma solo ipotizzata, integra contributo concreto all’associazione; di qui il denunciato travisamento e la omissione motivazionale censurata, là dove si sono valorizzate le intercettazioni precedenti alle analisi e non il comportamento del prevenuto successivo alle stesse; vi è poi una totale omissione motivazionale in ordine alle spontanee dichiarazioni rese da L.L. , importante mediatore internazionale agroalimentare secondo la valutazione dei giudici di merito, all’udienza del 23.nine.2008 davanti al tribunale di S. Maria C. Vetere, spontanee dichiarazioni affidate advertisement un memoriale, nel quale si afferma che i francesi di Flechard avevano fatto analizzare la fornitura V. al prof. D. il quale aveva concluso per l’adulterazione del prodotto, che i rapporti tra loro ed il V. si erano ormai deteriorati in seguito ai risultati delle analisi del suo prodotto, analisi eseguite sulla foundation di un capitolato affidato ad un professore di Portici; trattasi di acquisizioni processuali favorevoli all’imputato, sulle quali nulla hanno detto i giudici di primo e secondo grado; dette dichiarazioni, rese da un coimputato, sono utilizzabili in favore del D. perché confortate da riscontri esterni come da insegnamento di legittimità sulla portata delle norme di cui agli artt. 494, 192 e 526 co. one.bis c.p.p..

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